L’art. 1 del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) ha modificato la disciplina dello split payment (art. 17-ter Dpr 633/72) a decorrere dal 1/07/2017.  L’Agenzia delle entrate è intervenuta con la recente CM 27/2017 a fornire chiarimenti.

AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPLIT PAYMENT

Il regime è stato esteso:

a) a tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dell’obbligo di ricezione di fattura elettronica, alle società controllate dalla P.A. ed alle maggiori società quotate in borsa,

b) alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte (in precedenza escluse dallo split):

-per lavoratori autonomi

-per agenti/intermediari, concessionari di brevetti, ecc.

INDIVIDUAZIONE OGGETTIVA:

La circolare ministeriale 27/2017 chiarisce che per l’esatta individuazione delle Pubbliche Amministrazioni obbligate allo split payment va fatto riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (cd. “IPA”), consultabile sul sito governativo www.indicepa.gov.it, escludendo i soggetti classificati nella categoria “Gestori di pubblici servizi”.

DECORRENZA

In relazione agli enti (anche societari) indicati annualmente nell’elenco ISTAT l’art. 5-bis DM 27/06/2017 dispone che, in generale, va fatto riferimento agli elenchi pubblicati entro il 30 settembre dell’anno precedente. Più in particolare, occorre operare come segue:

-per l’anno 2017: per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2017 si deve far riferimento alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, come da elenco pubblicato in G.U. n. 229 del 30/09/2016;

-a regime, si farà riferimento all’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente (es: elenco ISTAT del 30/09/2017 per le operazioni fatturate nel 2018).

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per quanto attiene l’ambito oggettivo dello split payment, la CM 27 conferma sostanzialmente quanto già chiarito nella precedente CM 15/2015: il meccanismo dello split payment si applica:

  • a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (compresi, pertanto, gli appalti di lavori)
  • effettuate, nel territorio dello Stato
  • nei confronti delle PA, società quotate al MIB o società controllate dai soggetti precedenti.
  • solo ad operazioni documentate da fattura (escludendo scontrini/ricevute fiscali), nella quale vi è obbligo di apporre l’indicazione “Imposta addebitata all’ente pubblico”
  • tutti gli acquisti effettuati dalle PA individuate dalla norma

Infine, chiarisce che alle operazioni cui si applica lo split payment non risulta applicabile il regime opzionale di liquidazione Iva “per cassa” (art. 32-bis DL 83/2012)

ADEMPIMENTI DEI FORNITORI

In merito agli obblighi in capo ai fornitori tenuti all’applicazione dello split payment, l’Agenzia ribadisce che il cedente/prestatore: nella fattura emessa con IVA deve riportare l’annotazione: “scissione dei pagamenti o split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72”

  • è debitore dell’imposta evidenziata in fattura; permane, quindi, in capo allo stesso l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi; al fine di non computare l’Iva nella liquidazione periodica, tali fatture vanno distintamente annotate: “ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro…, riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo”
  • non può scegliere di applicare l’esigibilità differita/immediata ex art. 6 c. 5 Dpr 633/72 (tale scelta è infatti transitata sulla PA/Società ricevente la fattura).

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